Art. 3.
(Funzionamento della Commissione).

      1. La Commissione adotta le sue deliberazioni con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
      2. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
      3. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno adottato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.
      4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
      5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti uguali, del bilancio interno del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.